Finanziamenti concessi con la Garanzia SACE per imprese Corporate con almeno 500 dipendenti e "Mid-Caps"
Per assicurare liquidità alle imprese colpite dall’emergenza Covid-19, l’articolo 1 del “Decreto Liquidità” (DL) n. 23 dell’8 aprile 2020, da ultimo modificato dal “Decreto Sostegni Bis”, prevede la concessione da parte di SACE S.p.A., fino al 31.12.2021, di garanzie per finanziamenti destinati a tutte le imprese, diverse da banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) in possesso di determinati requisiti:
- Sede legale in Italia;
- non identificate come aziende in difficoltà al 31.12.2019 ai sensi dei regolamenti europei, e che, alla data del 29.02.2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate come rilevabili dal soggetto finanziatore, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-19;
- con riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo, dichiarazione di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso;
- che non controllino direttamente o indirettamente una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.
Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:
- destinati a: investimenti, costi del personale, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda, capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;
- destinati in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra l’01.03.2020 ed il 31.12.2020;
- destinati anche al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa purché il finanziamento medesimo preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
- possono essere altresì destinati all’allungamento della durata fino a 8 anni, nell’ambito di operazioni di sostituzione di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Sace, e per i quali viene richiesta la pari sostituzione della garanzia stessa;
- non sono ammessi infine finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.
I finanziamenti garantiti SACE prevedono altresì le seguenti caratteristiche:
- l’importo massimo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo nel 2019 e il doppio dei costi annuali in Italia del personale dell’impresa nel 2019;
- la durata massima del finanziamento coperto da garanzia è di 96 mesi (in ogni caso non eccedente il termine del 31.12.2029). Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un’estensione della durata o la sostituzione con nuovi finanziamenti, per entrambi la durata massima sarà di 96 mesi;
- il periodo di preammortamento massimo è di 36 mesi;
- la copertura della garanzia, sulla base della dimensione dell’impresa, è pari al:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese sino a 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti o fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
- la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa dopo l’entrata in vigore del decreto;
- l’impresa beneficiaria della garanzia, unitamente alle imprese del gruppo al quale essa appartiene con sede in Italia, non possono distribuire dividendi o riacquistare azioni nel 2020 ed inoltre assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali.
E’ inoltre previsto che il rilascio della garanzia sia subordinato a specifico Decreto del MEF per le imprese con un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro e/o con più di con più di 5.000 dipendenti.
Le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
Per i finanziamenti fino a 6 anni:
- a piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- a imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Per i finanziamenti con durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni:
- a piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 75 punti base durante il primo anno, 100 punti base per il secondo e il terzo anno, 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, 250 punti base per il settimo e ottavo anno;
- a imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 100 punti base per il primo anno, 150 punti base per il secondo e terzo anno, 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, 350 punti base per il settimo e ottavo anno.
Tali commissioni vengono applicate anche nei casi di sostituzione di finanziamenti già assistiti da una garanzia SACE con nuovi finanziamenti aventi durata superiore.
È possibile inoltre richiedere l’estensione della durata del finanziamento in essere. Tale opzione consente unicamente l’aumento della durata fermo restando tutte le altre condizioni del finanziamento (tasso/margine applicato e commissioni). Le commissioni della garanzia SACE sono le medesime sopracitate.
Finanziamenti con Garanzia SACE rilasciata ad imprese "MidCaps"
In aggiunta a quanto sopra, la “Legge di Stabilità”, da ultimo modificata dal DL Sostegni Bis, ha previsto altresì che a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, SACE S.p.A. rilasci le garanzie alle aziende definite “MidCap”, con un numero di dipendenti non superiore a 499 e non riconducibili alla categoria delle PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE.
Per le “MidCaps” la garanzia SACE è concessa alle medesime condizioni previste per il Fondo, quindi a titolo gratuito, nel rispetto, per ciascuna impresa beneficiaria, del plafond di importo massimo garantito di 5 milioni di Euro e con una copertura fissa dell’80%.
Le imprese “Midcaps” per beneficiare della garanzia SACE devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Sede legale in Italia;
- Numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità lavoro-anno (ULA) e non riconducibili alla categoria delle PMI come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE.
- non identificate come aziende in difficoltà al 31.12.2019 ai sensi dei regolamenti europei, e che, alla data del 29.02.2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate come rilevabili dal soggetto finanziatore, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-19;
- che non controllino direttamente o indirettamente una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.
Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:
- di importo garantito in linea capitale non superiore a 5 milioni di Euro
- destinati a: investimenti, costi del personale, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda, capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;
- destinati in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra l’01.03.2020 ed il 31.12.2020;
- destinati anche al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa purché il finanziamento medesimo preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
Sono inoltre ammessi a garanzia finanziamenti, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantiti da SACE, nel caso di prolungamento della durata del finanziamento accordato dalla Banca, per i quali viene richiesta la pari estensione della garanzia o la sostituzione della stessa.
I finanziamenti garantiti SACE prevedono altresì le seguenti caratteristiche:
- l’importo massimo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo nel 2019 e il doppio dei costi annuali in Italia del personale dell’impresa nel 2019;
- la durata massima del finanziamento coperto da garanzia è di 96 mesi (in ogni caso non eccedente il termine del 31.12.2029). Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un’estensione della durata o la sostituzione con nuovi finanziamenti, per entrambi la durata massima sarà di 96 mesi;
- il periodo di preammortamento massimo è di 36 mesi;
- la copertura della garanzia è dell’80%.
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