I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzato a:
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Ufficio Reclami
Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Telefono: +39 0438 360 509
Email: reclami@bancafinint.com - Pec: reclami@pec.bancafinint.com
La Banca risponde entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a disposizioni di pagamento; entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari; entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di investimento.
A seconda del tipo di servizio prestato dalla Banca, qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:
- all'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, (per le sole controversie in materia di servizi/operazioni bancari e finanziari) i) se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1.1.2009; ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Si veda il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it,
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per informazioni su come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie il Cliente può consultare il sito www.acf.consob.it oppure il sito della banca alla sezione "reclami" (per le sole controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza fino ad un importo richiesto di 500.000,00 euro).
Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF o all'ACF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per una controversia con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o all'ACF presso la Consob o al Conciliatore Bancario Finanziario oppure esperire la procedura di mediazione presso un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1- quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all'Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al Prefetto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l'Arbitro Bancario Finanziario, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il Prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
Il Cliente può altresì presentare esposti a Banca d'Italia e alla Consob, impregiudicato il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di sopra.
NOTA - Avvertenza
Poiché i ricorsi che possono essere proposti all'Ombudsman-Giurì Bancario saranno proponibili anche all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l'Ombudsman-Giurì Bancario a partire dalla stessa data del 9 gennaio 2017 non accetterà più ricorsi, ma si limiterà a gestire i ricorsi ricevuti fino all'8 gennaio 2017.
Una volta conclusa la suddetta attività di gestione a stralcio, l'Ombudsman - Giurì Bancario cesserà la propria attività.
Di seguito sono messi a disposizione del cliente
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami