I reclami vanno inviati all'Ufficio Legal Office della Banca per posta ordinaria/raccomandata a.r., fax o per via telematica, indirizzati a:
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Ufficio Legal Office
Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Telefono: +39 0438 360900 - Fax: +39 0438 411901
Email: reclami@bancafinint.com - Pec: reclami@pec.bancafinint.com
Possono anche essere trasmessi brevi manu presso la sede della Banca o la Filiale ove viene intrattenuto il rapporto, contro rilascio di ricevuta.
Dalla ricezione del reclamo la Banca risponde:
- entro 15 giorni lavorativi se inerente a disposizioni di pagamento e/o servizi di pagamento (la Banca, in casi eccezionali, se non può rispondere nel merito entro tale termine per motivi indipendenti dalla sua volontà, deve inviare una risposta interlocutoria spiegando il motivo del ritardo e indicando quando arriverà la risposta definitiva, che comunque sarà fornita entro 35 giorni lavorativi);
- entro 60 giorni se inerente a prodotti e servizi bancari e finanziari, a servizi di investimento e alla distribuzione di prodotti d’investimento assicurativo c.d. IBIP, così come definiti dalla Direttiva (UE) 2016/97 (IDD) all’art. 2 par. 1, n. 17;
- entro 45 giorni se inerente alla distribuzione di prodotti assicurativi, (non IBIP) diversi da quelle di cui al punto precedente.
In merito, si rinvia alla policy in tema di gestione dei reclami da parte della clientela.
A seconda del tipo di servizio prestato dalla Banca, qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta nei termini sopra indicati, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:
- Controversie inerenti a servizi bancari e finanziari o servizi di pagamento
all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, i) se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1.1.2009; ii) nel limite di 200.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Si veda il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it e la “Guida pratica all’Arbitro Bancario e Finanziario” riportata in calce; - Controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per i soli clienti che non rientrino tra gli investitori classificati come controparti qualificate o clienti professionali, nel limite di euro 500.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro. Per informazioni su come rivolgersi all’ACF il Cliente può consultare il sito www.acf.consob.it e la guida pratica “L’arbitro per le controversie finanziarie” riportata in calce; - Controversie relative alla distribuzione assicurativa
all’Arbitro Assicurativo (AAS) istituito in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97, per quanto attiene alle controversie relative l’intermediazione assicurativa; tuttavia, per le controversie relative alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi c.d. IBIP la competenza spetta alla Consob e pertanto si applica la disciplina in materia di servizi e attività di investimento di cui al punto precedente. Per informazioni su come rivolgersi all’AAS e conoscere l’ambito della sua competenza, nonché i limiti di valore nel caso si richieda il pagamento di una somma di denaro il Cliente può consultare il sito www.arbitroassicurativo.org e la guida pratica “L’arbitro assicurativo in parole semplici” riportata in calce.
Il Cliente, in alternativa al ricorso agli Arbitri di cui sopra, può attivare, anche in assenza di un preventivo reclamo, una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per una controversia con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o all’ AAS o all'ACF presso la Consob o al Conciliatore Bancario Finanziario oppure esperire la procedura di mediazione presso un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviarli alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1- quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all'ABF, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al Prefetto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il Prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
Il Cliente può altresì presentare esposti/reclami a Banca d'Italia, all'IVASS e alla Consob (secondo le modalità indicate nei relativi siti istituzionali), impregiudicato il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di sopra.
Di seguito sono messi a disposizione del cliente
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami
Per completezza informativa, si rende disponibile il Rendiconto relativo all’attività di gestione dei reclami originariamente afferenti a Finint Private Bank S.p.A., estinta a seguito della fusione per incorporazione in Banca Finint S.p.A., con efficacia dal 6 dicembre 2025.
| Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami - Anno 2024 |
